Sez. 3, Sentenza n. 5701 del 10/06/1999 (Rv. 527238 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Decorrenza - Dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso - Configurabilità - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, e non da quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito, salvo che l'evento dannoso non sia immediata conseguenza dell'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)