Sez. U, Sentenza n. 8924 del 19/04/2011 (Rv. 616700 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione - Primo livello professionale di ricerca - Accesso per progressione verticale - Svolgimento di procedura concorsuale - Necessità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e con riferimento a selezioni concorsuali bandite sulla base di quanto previsto dall'art. 64, primo comma, del CCNL del 21 febbraio 2002 - relativo al comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione - il primo livello professionale di ricerca non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l'accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale, pur se non siano previste aree di inquadramento separate, essendo necessario valorizzare gli elementi che, all'interno di una classificazione unica, consentono di individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali equivalga al passaggio da un'area inferiore ad una superiore. Pertanto, ai fini del riparto di giurisdizione, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 21/02/2002 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)