Sez. 3, Sentenza n. 8621 del 12/04/2006 (Rv. 588873 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Applicazione delle norme di procedura civile di portata generale - Condizioni - Norma sull'intervento in appello - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Le norme per le controversie in materia di lavoro non costituiscono un codice autonomo, con pretesa di completezza nei riguardi dei singoli istituti procedurali, ma si inseriscono come una vera e propria "novella" nel codice di procedura civile, investendone tutto il titolo IV° del libro II° e formandone parte integrante: tale inserimento comporta ovviamente che non debbono essere ripetute o richiamate norme di portata generale (quale quella dell'articolo 344 cod. proc. civ. sull'intervento del terzo nel processo di appello), che non si pongano in contrasto con il regime speciale stabilito per il processo di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)