Sez. L, Sentenza n. 3011 del 23/06/1989 (Rv. 463187 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UNA USL - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA NATURA AUTONOMA E NON SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO DALLA SECONDA - INTERVENTO PRINCIPALE ED INTERVENTO ADESIVO AUTONOMO DEL LAVORATORE INTERESSATO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - CONTROVERSIA TRA L'INPS ED UNA USL - ACCERTAMENTO IN PRIMO GRADO DELLA NATURA AUTONOMA E NON SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO DALLA SECONDA - INTERVENTO PRINCIPALE ED INTERVENTO ADESIVO AUTONOMO DEL LAVORATORE INTERESSATO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Rispetto alla sentenza di primo grado, che, nella controversia fra l'INPS ed una unità sanitaria locale, abbia ritenuto la natura autonoma, anziché subordinata, di determinati rapporti di lavoro instaurati dalla seconda, escludendone il correlativo Obbligo contributivo, i lavoratori, in quanto titolari di un diritto autonomo alla Costituzione del rapporto assicurativo- previdenziale, correlato al rapporto di lavoro con l'U.S.l., nonché al regolare versamento dei contributi da parte della medesima, hanno veste di "terzi" legittimati a proporre opposizione a norma dell'art. 404 cod. proc. civ.; essi, pertanto, ai sensi dell'art. 344 dello stesso codice, possono intervenire nel giudizio di appello avverso la sentenza predetta, restando peraltro tale possibilità limitata all'intervento principale ed all'intervento adesivo autonomo (per far valere il proprio diritto nei confronti, rispettivamente, di tutte le parti o di una di esse), con esclusione dell'intervento adesivo dipendente. (V 4325/76, mass n 383032; (V 462/67, mass n 326408; (V 1220/66, mass n 322445).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)