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Sez. 1, Sentenza n. 1812 del 04/03/1999 Cc. (dep. 19/04/1999) Rv. 213062 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa chiesta dallo "status libertatis" - Valutazione della condotta - Precedenti e pendenze penali - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213062-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato l'istanza del condannato per i suoi precedenti penali, le numerose pendenze per delitti anche gravi e per la persistente irregolarità del comportamento, desunta anche dalla sua irreperibilità).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)