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Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 06/08/1988 (Rv. 459681 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - SOMME VERSATE DALL'ASSICURATO AL TERZO DANNEGGIATO - RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO IN GIUDIZIO O RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEL DEBITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459681-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - SOMME VERSATE DALL'ASSICURATO AL TERZO DANNEGGIATO - RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ACCERTAMENTO IN GIUDIZIO O RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEL DEBITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, per le somme versate al terzo danneggiato, postula soltanto che tale versamento sia in effetti dovuto, in conseguenza di fatto coperto dalla garanzia assicurativa (art. 1917 primo comma cod. civ.), non anche, pertanto, che il relativo debito sia stato accertato in giudizio o riconosciuto dall'assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)