Sez. U, Ordinanza n. 17301 del 14/11/2003 (Rv. 568199 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia, da parte del giudice amministrativo, di difetto di giurisdizione in ordine ad istanza di condanna, in via provvisionale, al pagamento di somme di denaro, ex art. 8 della legge n. 205 del 2000 - Conseguenze - Efficacia preclusiva della proponibilità del regolamento di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa dalla circostanza che il giudice amministrativo abbia dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l'istanza di condanna, in via provvisionale, al pagamento di somme di denaro, proposta ex art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (il quale richiama l'art. 186 bis cod. proc. civ.), atteso che, in tal caso, la pronuncia sulla giurisdizione si riconnette ad un provvedimento che, a differenza di quello cautelare, non ha natura provvisoria e strumentale, ma definisce direttamente una parte del merito, per cui la statuizione sulla giurisdizione non è sottratta ad impugnazione (come sarebbe, invece, nella ipotesi di provvedimento cautelare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 186 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)