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Sez. U, Ordinanza n. 6954 del 07/05/2003 (Rv. 562730 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento cautelare - Avvenuta emissione di provvedimento in ordine alla richiesta di tutela d'urgenza - Risoluzione, in tale sede, della questione di giurisdizione - Preclusione del ricorso per regolamento - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562730-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)