Sez. L, Sentenza n. 408 del 17/01/1998 (Rv. 511690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Integrazione al minimo - Prova del carattere integrabile della pensione - Necessità - Difetto del requisito - Rilevabilità d'ufficio - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto all'integrazione al minimo deve provare di essere titolare di una pensione integrabile e la sussistenza di tale presupposto deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio. Ne consegue che l'INPS anche con l'atto di appello può contestare per la prima volta il difetto di detto requisito (nella specie, in primo grado si era limitato ad eccepire la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e la prescrizione e in appello aveva dedotto che l'assicurato era titolare di pensione supplementare, non integrabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)