Sez. L, Sentenza n. 5076 del 28/04/1992 (Rv. 477030 - 01)
Sicilia - Enti locali - Personale | Azienda autonoma delle Terme di Sciacca - Divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo ex art. 6 legge regionale n. 14 del 1958 - Applicabilità - Violazione - Conseguenze.
Sicilia - Enti locali - Personale
L'art. 6 della legge della Regione Sicilia 7 maggio 1958 n. 14 (relativo al divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo), norma che l'art. 16 della legge regionale 13 aprile 1959 n. 15 ha esteso agli uffici periferici dell'amministrazione regionale nonché alle aziende speciali ed autonome della Regione, è applicabile - con la conseguenza della nullità dei rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto predetto (il quale opera sia per i rapporti di pubblico impiego che per quelli di natura privatistica) e della soggezione dei medesimi (non alle norme della legge statale n. 230 del 1962, sul contratto di lavoro a tempo determinato, ma) alla disciplina dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. - anche all'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, che, al pari dell' Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, ha natura non di ente pubblico economico ma di "organo" della Regione (in quanto impresa da questa esercitata), atteso che l'equiparazione di tali aziende, disposta dalla legge regionale 6 maggio 1976 n. 54, agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1963 n. 2 non ha comportato il conferimento alle medesime di una distinta personalità giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 7, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 9, Legge Reg. Sicilia 13/04/1959 num. 15 art. 16, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/05/1963 num. 2 art. 5, Legge Reg. Sicilia 06/05/1976 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)