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Sez. L, Sentenza n. 5895 del 14/06/1999 (Rv. 527464 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Enti locali - Personale - Divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo - Violazione - Conseguenze - Obbligo del versamento dei contributi previdenziali - Legittimazione passiva dell'INPS e non già della CPDEL.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527464-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

Il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico locale, in quanto non configurabile come di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge (D.L. 10 novembre 1978 n. 702. conv. in legge 8 gennaio 1979 n.3), soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al fine di far conseguire al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi. Consegue che i contributi previdenziali non possono essere pagati dall'ente locale alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), ma devono essere versati all'INPS, tenendo conto del beneficio dell'esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e civili per l'omesso versamento contributivo; beneficio previsto dall'art. 31, comma 36, legge 23 dicembre 1998 n. 448 in favore di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, IPAB ed enti non commerciali senza scopo di lucro nel settore socio - assistenziale, in caso di riconoscimento della natura di lavoro subordinato di rapporti sorti in forza di contratti d'opera, purché esauriti alla data del 31 dicembre 1997.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)