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Sez. 1, Sentenza n. 3159 del 26/10/1974 (Rv. 371648 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - APPLICABILITA DELLE RELATIVE FORME - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - SOGGETTI LITISCONSORTI NECESSARI - TRATTAZIONE IN UDIENZA - DECISIONE - SENTENZA APPELLABILE - NECESSITA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - FORMA DEL DECRETO - MANCANZA DI UDIENZA E DI CONTRADDITTORIO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371648-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - PROCEDIMENTO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - APPLICABILITA DELLE RELATIVE FORME - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - SOGGETTI LITISCONSORTI NECESSARI - TRATTAZIONE IN UDIENZA - DECISIONE - SENTENZA APPELLABILE - NECESSITA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - FORMA DEL DECRETO - MANCANZA DI UDIENZA E DI CONTRADDITTORIO - NULLITA.*

Il procedimento di revoca dello stato di adottabilita, quando sia gia intervenuto l'affidamento preadottivo del minore, segue, in virtu del rinvio contenuto nell'art 314'18 cod civ all'art 314'13, le stesse forme stabilite per il giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita. Tale procedimento, pur essendo modellato secondo criteri di maggiore concentrazione e celerita, e aderente, nei suoi momenti fondamentali, ai principi del procedimento contenzioso ordinario, tra cui quello del contraddittorio, che si istituisce tra il ricorrente, il curatore speciale del minore ed il pubblico ministero (ai quali, quando sia richiesta la revoca dello stato di adottabilita, vanno aggiunti i coniugi affidatari), nonche quelli della trattazione in udienza e della decisione con sentenza, soggetta al normale rimedio dell'appello. Deve percio ritenersi nullo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dello stato di adottabilita di un minore in istato di affidamento preadottivo, emesso nella Forma del decreto, senza previa trattazione in udienza e senza rispetto del contraddittorio. (V 1154'72, mass n 357600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 duodevicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)