Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 13/04/1972 (Rv. 357600 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NATURA CONTENZIOSA - CONTRADDITTORIO DELL'OPPONENTE E DEL CURATORE DEL MINORE - FINALITA - INTERVENTO DEL PM - NECESSITA - DIFESA DELLE PARTI - MINISTERO DI PROCURATORE LEGALE - OBBLIGATORIETA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - NATURA CONTENZIOSA - CONTRADDITTORIO DELL'OPPONENTE E DEL CURATORE DEL MINORE - FINALITA - INTERVENTO DEL PM - NECESSITA - DIFESA DELLE PARTI - MINISTERO DI PROCURATORE LEGALE - OBBLIGATORIETA.*
Il giudizio di opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilita di un minore ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, poiche, anche se caratterizzato da forme particolari e da particolari poteri del giudice e modellato secondo criteri di maggiore concentrazione e celerita, e diretto a decidere un conflitto, tra l'opponente ed il curatore del minore col contraddittorio necessario del PM, che incide da un lato sulla patria potesta dei genitori e sui diritti connessi, e, dall'altro, sul diritto del minore all'assistenza materiale e morale; si conclude con una sentenza soggetta ai comuni mezzi di impugnazione(art 314'13, 14, 19 cod civ) ed e destinato a porre, con forza di giudicato, le premesse definitive di un nuovo status familiae. Pertanto, in Mancanza di una norma derogativa, in tale procedimento le parti private non possono stare in giudizio se non col ministero di un procuratore legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)