Sez. 1, Sentenza n. 141 del 22/01/1970 (Rv. 344898 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE - FUNZIONE - NATURA DI PARTE IN SENSO FORMALE - MODIFICAZIONE DI PRECEDENTI CONCLUSIONI - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE CONFORMI ALLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE - FUNZIONE - NATURA DI PARTE IN SENSO FORMALE - MODIFICAZIONE DI PRECEDENTI CONCLUSIONI - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE CONFORMI ALLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA.*
Il PM che esercita l'Azione civile svolge un compito istituzionale in assoluta indipendenza da ogni altro organo ed in adempimento di un tassativo Obbligo impostogli direttamente dall'ordinamento esso spiega un'attivita giuridica, per l'attuazione della volonta della legge, diversa da quella delle altre parti, le quali perseguono propri interessi privati. Il PM e parte nel processo civile in senso meramente formale, e non puo essere posto sullo stesso piano giuridico delle parti private, onde nell'Esercizio dei suoi poteri non e soggetto a restrizioni o limitazioni per l'avviso precedentemente espresso da alcuno dei suoi rappresentanti. Il PM, anche quando agisce nel processo civile, esercita una funzione pubblica e non ha la facolta di disporre degli interessi di indole generale, la tutela dei quali gli e affidata egli, quindi, non soltanto puo, ma anche deve modificare il suo precedente comportamento, quando ravvisi cio conforme a giustizia e puo anche impugnare una decisione pronunciata dal giudice in conformita delle sue conclusioni. (V 582-57 346-56 2528-36 4582-28).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)