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Sez. 3, Sentenza n. 698 del 26/01/1999 (Rv. 523891 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Funzione - Parte in senso sostanziale - Esclusione - Conseguenze - In tema di illecito disciplinare del notaio - Legge n. 89 del 1913 - Titolarità in via esclusiva dell'azione disciplinare - Portata - Rinuncia all'azione disciplinare una volta esercitata - Ammissibilità - Esclusione - Vincolatività delle conclusioni prese in sede di giudizio - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523891-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE

La posizione del pubblico ministero nel processo civile non è parificabile a quella delle parti private, poiché egli agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, mentre le altre parti perseguono propri interessi. Più in particolare, egli è parte solo in senso formale, non potendo egli disporre degli interessi di indole generale di cui la legge gli affida la tutela. Da una tale configurazione - che si rende operativa anche in relazione alla titolarità in via esclusiva affidatagli, dall'art. 152 della legge n. 89 del 1913, dell'azione disciplinare a carico dei notai - discende che egli non possa rinunziare all'azione da lui esercitata, esaurendosi il suo potere di iniziativa nel momento in cui egli promuove l'azione disciplinare presentando al tribunale l'istanza prevista dal primo comma dell'art. 152 citato, ovvero nel momento in cui propone l'impugnazione. Da ciò discende - altresì - che, una volta che tali atti di iniziativa si siano avuti, spetta esclusivamente al giudice decidere sull'azione promossa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione, e senza che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)