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Sez. 1, Sentenza n. 18853 del 15/09/2011 (Rv. 619619 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Matrimonio - Doveri relativi - Natura - Violazione - Sanzioni - Misure tipiche previste dal diritto di famiglia - Esclusività - Esclusione - Autonoma risarcibilità dei danni ex art. 2059 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619619-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)