Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 (Rv. 631626 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Separazione personale - Nozione di "mobbing familiare" - Configurabilità - Esclusione - Valenza - Meramente descrittiva - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
La nozione di "mobbing", mutuata dal campo lavoristico, - in cui fotografa situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un dislivello tra gli antagonisti, dove la vittima si trova in costante posizione di inferiorità rispetto ad un'altra o ad altre persone - riportata in un ambito, quale quello familiare, caratterizzato dall'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, assume un rilievo meramente descrittivo, inidoneo a scalfire la regola secondo cui l'addebito della separazione postula la prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno di essi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli, e, nell'escludere ogni facilitazione probatoria per il coniuge che richiede l'addebito, è coerente con l'elevazione del rispetto della dignità e della personalità dei coniugi a diritto inviolabile, la cui lesione può generare responsabilità aquiliana anche in assenza del predetto addebito. (Così statuendo, la S.C., confermando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto improprio il riferimento al "mobbing" in ambito familiare, ha disatteso il motivo di ricorso teso a configurare il comportamento del coniuge "mobber" come integrante, di per sé, una violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)