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Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 19/05/1983 (Rv. 428329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI CHE ABBIA RESPINTO LE DOMANDE DI ENTRAMBI IN ORDINE ALL'ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI CHE ABBIA RESPINTO LE DOMANDE DI ENTRAMBI IN ORDINE ALL'ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE.*

Qualora la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi abbia respinto le domande di entrambi in ordine all'addebitabilità della separazione stessa, l'impugnazione principale dell'uno, rivolta a denunciare il mancato addebito della separazione all'altro, consente a questi di proporre impugnazione incidentale tardiva in ordine al rigetto della propria analoga e contrapposta domanda, ove le rispettive istanze di addebitabilità siano strettamente collegate sulla base di accuse reciproche, da valutarsi unitariamente e congiuntamente, sicché l'interesse alla suddetta impugnazione incidentale risulti derivare dall'esperimento dell'impugnazione principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)