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Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 11/04/1987 (Rv. 452545 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA CON LIQUIDAZIONE DEL CREDITO IN MISURA INFERIORE A QUELLA RICHIESTA - IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE SULL'AN E SUL QUANTUM - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE SUL QUANTUM - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452545-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA CON LIQUIDAZIONE DEL CREDITO IN MISURA INFERIORE A QUELLA RICHIESTA - IMPUGNAZIONE DEL DEBITORE SULL'AN E SUL QUANTUM - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DEL CREDITORE SUL QUANTUM - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza di primo grado, che abbia liquidato il credito dedotto dall'attore in misura inferiore a quella richiesta, e che sia stata appellata in via principale dal debitore non solo sull'an, ma anche sul quantum, per il conseguimento di un'ulteriore riduzione di detta liquidazione, il gravame incidentale del creditore, rivolto ad ottenere, per ragioni contrapposte, l'integrale riconoscimento della somma domandata, ha natura non autonoma, ma incidentale in senso stretto, e come tale può essere proposto, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., indipendentemente dall'eventuale decorso del termine ordinario d'impugnazione, in quanto investe lo stesso capo della sentenza impugnata, sulla base di un interesse derivante dall'iniziativa avversaria. (V 3452/83, mass n 428329; (V 2209/83, mass n 427054; (V 1231/82, mass n 419106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)