Sez. 2, Sentenza n. 20715 del 22/11/2012 (Rv. 624125 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE | Facoltà di uso del tedesco nei rapporti con gli uffici giudiziari - Spettanza ai soli cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano - Fondamento - Redazione in tedesco dell'atto introduttivo del giudizio da parte di cittadino non residente nella provincia di Bolzano - Conseguenze.
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE
In base all'art. 100 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, diretto a tutelare una minoranza linguistica territoriale, soltanto "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano" hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, sicché un cittadino di lingua tedesca non residente nella provincia di Bolzano non può redigere in tedesco l'atto introduttivo del giudizio, ma deve attenersi alla regola generale dell'uso della lingua italiana, posta dall'art. 122 cod. proc. civ., incorrendo, altrimenti, in una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 23-bis del d.P.R. n. 574 del 1988, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 283 del 2001, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove il convenuto si costituisca in giudizio ed accetti l'uso della lingua tedesca, in tal modo qualificando il processo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 574, come processo "monolingue" in tedesco.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Statuto Reg. Trentino Alto Adige art. 100 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 23 bis, Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)