Sez. L, Sentenza n. 8830 del 27/11/1987 (Rv. 456192 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'APPELLANTE PRINCIPALE A REPLICARE CON DIFESE SCRITTE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'APPELLANTE PRINCIPALE A REPLICARE CON DIFESE SCRITTE - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, l'appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'Esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in Forma implicita e non è sindacabile in Sede di legittimità - di consentire alle parti, quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive. La disparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in via incidentale (appellante principale) e i mezzi di difesa attribuiti all'appellato principale (appellante incidentale) non determina, peraltro, violazione né del principio costituzionale di eguaglianza, stante la diversità delle relative situazioni processuali, né del diritto di difesa. (Conf 6549/83, mass n 431258).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)