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Sez. 3, Sentenza n. 3517 del 12/06/1985 (Rv. 441136 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONFERIMENTO DEL BESTIAME DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO - ESCLUSIONE DELLA PREDETTA FIGURA CONTRATTUALE - TRASFORMAZIONE IN AFFITTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441136-01

CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - CON CONFERIMENTO DI PASCOLO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONFERIMENTO DEL BESTIAME DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO - ESCLUSIONE DELLA PREDETTA FIGURA CONTRATTUALE - TRASFORMAZIONE IN AFFITTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il contratto di soccida con conferimento di pascolo (art. 2186 cod. civ.) - che rientra fra i contratti dei quali l'art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, con disposizione tassativa ed insuscettibile di applicazione analogica, prevede la trasformazione in affitto a richiesta del coltivatore - comporta per il soccidante il conferimento del pascolo e per il soccidario il conferimento del bestiame e, pertanto, non è configurabile quando il proprietario del terreno per il pascolo conferisca anche il bestiame. (V 1994/83, mass n 426842; (V 4121/82, mass n 422097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2186, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)