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Sez. 3, Sentenza n. 4121 del 13/07/1982 (Rv. 422097 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONTRATTI CON ELEMENTI DEL CONTRATTO DI AFFITTO, ANCORCHÉ NON PREVALENTI - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO D'AFFITTO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ELENCAZIONE CONTENUTA IN TALE NORMA - TASSATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422097-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONTRATTI CON ELEMENTI DEL CONTRATTO DI AFFITTO, ANCORCHÉ NON PREVALENTI - TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO D'AFFITTO EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - ELENCAZIONE CONTENUTA IN TALE NORMA - TASSATIVITÀ - LIMITI.*

L'elencazione dei contratti contenuta nel primo comma dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - i quali, ove presentino elementi del contratto di affitto, ancorché non prevalenti, sono, a richiesta del coltivatore, in tale contratto trasformati - seppure generica nella prima parte, dove si menzionano genericamente i contratti che contengono elementi dell'affitto, diviene tassativa nella seconda parte, dove sono specificate le condizioni richieste per la trasformazione dei contratti per l'utilizzazione delle erbe, di soccida e di pascolo (e cioè di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)