Sez. 1 - , Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018 (Rv. 648893 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Soccombenza reciproca - Nozione - Fattispecie relativa a soccombenza virtuale.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)