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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018 (Rv. 648893 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Soccombenza reciproca - Nozione - Fattispecie relativa a soccombenza virtuale.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648893-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)