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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 (Rv. 627822 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Soccombenza reciproca - Nozione - Fattispecie relativa a soccombenza virtuale.
Stato
decisa il 2013-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627822-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice territoriale, che aveva ritenuto sussistere una virtuale soccombenza reciproca perché l'appellante, che sarebbe stato interamente vittorioso nel merito, aveva erroneamente proposto il gravame con ricorso e non con citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)