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Sez. 4, Sentenza n. 6243 del 07/03/1988 Ud. (dep. 24/05/1988) Rv. 178443 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - DIFFORMITÀ TRA I FATTI ENUNCIATI NELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL G.I. O NELLA RICHIESTA DEL P.M. E QUELLI ENUNCIATI NEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178443-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - DIFFORMITÀ TRA I FATTI ENUNCIATI NELL'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL G.I. O NELLA RICHIESTA DEL P.M. E QUELLI ENUNCIATI NEL DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

Tra le cause di nullità previste dall'art. 412 cod. proc. pen. non è compresa la semplice difformità tra i fatti enunciati nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore o nella richiesta del pubblico ministero e quelli enunciati nel decreto di citazione, in quanto ciò che, secondo detta norma, dà luogo a nullità è l'incertezza assoluta sui fatti che determinano l'imputazione, ravvisabile quando debba ritenersi in concreto che l'imputato è stato costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l'oggetto dell'addebito ascrittogli, così che ne sia rimasto impedito l'Esercizio della difesa personale e tecnica. (V mass n 139673; (V mass n 160671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)