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Sez. 4, Sentenza n. 9277 del 24/05/1978 Ud. (dep. 11/07/1978) Rv. 139673 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - NECESSITA - VARIE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139673-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - NECESSITA - VARIE IPOTESI.*

Puo parlarsi di nullita del decreto di citazione al giudizio per "incertezza assoluta sui fatti che determinano la imputazione" solo allorquando si riscontri in concreto che tale fine non sia stato raggiunto e che, di conseguenza, l'imputato sia stato costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l'oggetto dell'addebito ascrittogli: ossia senza sapere di quale fatto si tratti e di quale comportamento gli si muova rimprovero. Non basta, percio, una mera indeterminatezza od imprecisione. D'altro canto, la maggiore o minore analiticita descrittiva del fatto, muta con la specie e il titolo del reato, essendo richiesta una maggiore specificita per i reati dolosi e per alcuni reati colposi, laddove la colpa si concentra in ben definiti aspetti di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)