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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28496 del 08/11/2018 (Rv. 651603 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Domanda di condanna al risarcimento di somma determinata - Conseguenze - Limite alla "potestas iudicandi" del giudice - Rivalutabilità della somma indicata dall'attore da parte del giudice d'appello - Necessità - Ricorso per cassazione volto a una maggiore liquidazione del danno - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651603-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame)sia sopravvenuto il pricipio giurisprudenziale -enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)