Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 (Rv. 622505 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di condanna al risarcimento di somma determinata - Conseguenze - Limite alla "potestas iudicandi" del giudice - Rivalutabilità della somma indicata dall'attore da parte del giudice d'appello - Necessità - Ricorso per cassazione volto a una maggiore liquidazione del danno - Ammissibilità - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Quando l'attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d'appello, l'importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall'attore nell'atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l'attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d'appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l'importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)