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Sez. L, Sentenza n. 8126 del 03/07/1992 (Rv. 478008 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudizio promosso per la contestazione della revoca o della soppressione della pensione - Oggetto - Modificazione delle situazioni precedenti o della originaria sussistenza dei presupposti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478008-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nel giudizio promosso per contestare la revoca o soppressione della pensione d'invalidità, che sia stata disposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 secondo comma del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, oggetto dell'indagine, come in genere nelle controversie inerenti al diniego della pensione, deve essere non la legittimità di detto provvedimento (avente natura ricognitiva, non costitutiva), ma la spettanza o meno del relativo diritto, con onere della prova a carico dell'istante, e quindi, il riscontro dell'attuale presenza, o meno dello stato invalidante, restando superfluo stabilire se quel provvedimento discenda da una sopravvenuta modificazione della situazione precedente, ovvero dell'originaria insussistenza dei presupposti della pensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)