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Sez. L, Sentenza n. 928 del 03/02/1996 (Rv. 495712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Raffronto tra le condizioni di salute in atto al momento della concessione della pensione e in quello della revoca - Irrilevanza - Limiti - Ipotesi di diritto alla pensione accertato con sentenza passata in giudicato - Potere di revoca dell'I.N.P.S. - Condizioni - Miglioramento delle condizioni di salute - Necessità.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

Nel caso in cui il diritto alla pensione di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui in caso di contestazione in giudizio della revoca della pensione di invalidità disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato), senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell'I.N.P.S. può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)