Sez. 3, Sentenza n. 9525 del 12/08/1992 (Rv. 478525 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad probationem" - In genere | Documento - Contenuto - Esistenza e non anche oggetto dell'atto - Necessità - Accertamento del contratto per confusione o per la quietanza contenente la causale del versamento - Ammissibilità.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad probationem" - In genere
Qualora la forma scritta sia richiesta "ad probationem", come per la transazione (art. 1967 cod. civ.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350 n. 12 cod. civ., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, è necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza dalla ipotesi in cui la forma è richiesta "ad substantiam", può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, "a saldo") contenente la indicazione della causale del versamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)