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Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 22/02/1995 (Rv. 490603 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Forma scritta ad "probationem " - Conseguenze - Prova del contratto - Confessione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490603-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE

Anche al contratto di assicurazione stipulato in riferimento alla disciplina che ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relative norme regolamentari) è applicabile la norma generale di cui all'art. 1888, primo comma, cod.civ., in base alla quale la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova del contratto ("ad probationem"), dato che gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale (obbligo per l'assicuratore di rilasciare il contrassegno e il certificato di assicurazione e per l'assicurato di conservare tali documenti) sono collegati all'interesse pubblico che giustifica il regime di obbligatorietà (oltre che al generale obbligo di documentazione del rapporto posto dall'art. 1888, secondo comma) e non attengono alla posizione delle parti in se considerate. Conseguentemente le parti (ed anche lo stesso danneggiato) ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto o di singole clausole ben possono avvalersi dalla confessione, secondo i principi generali in tema di prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad probationem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)