Sez. 3, Sentenza n. 15297 del 30/10/2002 (Rv. 558101 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Di immobile sottoposto a sequestro giudiziario - Nuovo negozio giuridico bilaterale - Configurabilità - Autorizzazione del giudice - Necessità - Assenza - Effetti - Inefficacia relativa - Opponibilità da parte del solo sequestrante.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico bilaterale, con la conseguenza che, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario, è richiesta l'autorizzazione del giudice, per effetto del combinato disposto degli artt. 560, secondo comma, e 676 cod. proc. civ.. Peraltro, essendo la misura cautelare finalizzata alla tutela degli interessi del sequestrante, la inefficacia relativa della locazione di immobile da parte del custode giudiziario in assenza di autorizzazione può essere fatta valere solo dallo stesso sequestrante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)