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Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013 (Rv. 626185 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE | Locazioni ad uso non abitativo - Pignoramento dell'immobile e successivo fallimento del locatore - Rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, ex artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978 - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626185-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)