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Sez. 3, Sentenza n. 13 del 04/01/1969 (Rv. 337801 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337801-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'ammissione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito cui spetta valutare le risultanze complessive delle prove raccolte, desumere da queste l'eventuale esistenza della semiplena probatio e determinare quale delle parti abbia fornito le prove piu attendibili. (V 2623-68, massima n 335120 850-68, massima n 332155 168-68, massima n 331020).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)