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Sez. 1, Sentenza n. 2686 del 11/08/1972 (Rv. 360310 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360310-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della sussistenza dei presupposti per il deferimento del giuramento suppletorio e circa la opportunita di avvalersi di tale mezzo di prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 3186'69, mass n 343175; 13'69, mass n 337801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)