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Sez. 2, Sentenza n. 1497 del 16/02/1994 (Rv. 485331 - 01)

Servitù - Prediali - Esercizio - Estensione | Servitù di acquedotto - Facoltà di accedere al fondo servente - Inclusione - Possesso della servitù - Estensione ai manufatti ed opere esistenti nel fondo servente - Facoltà di recinzione del fondo servente - Permanenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485331-01

Servitù - Prediali - Esercizio - Estensione

Poiché la servitù di acquedotto comprende la facoltà quale "adminiculum servitutis" di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua, operare i necessari spurghi e procedere alle riparazioni occorrenti per il conseguimento dell'"utilitas" in cui essa si sostanzia, il possesso della servitù si estende anche ai manufatti e alle opere esistenti nel fondo servente. Pertanto, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato (art. 1064 cod. civ.), derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)