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Sez. 2, Sentenza n. 14178 del 27/06/2011 (Rv. 618341 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE | Servitù di presa d'acqua - Facoltà di accedere al fondo servente - Inclusione - Chiusura del terreno mediante recinzione ed apposizione di cancello da parte del proprietario del fondo servente - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618341-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE

Poiché la servitù di presa d'acqua comprende la facoltà di accedere al fondo servente al fine di esercitare il diritto di attingimento, pur conservando il proprietario del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante, come quello del possessore, non ne risulti impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela prevista dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una servitù di attingimento di acqua, aveva ritenuto di dover qualificare come semplice molestia l'attività del proprietario del fondo servente che aveva apposto un cancello con lucchetto sul proprio terreno, esigendo in tal modo dal proprietario del fondo dominante il requisito dell'annualità del possesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)