Sez. 3, Sentenza n. 324 del 18/01/1982 (Rv. 418025 - 01)
MANDATO - IN GENERE - OGGETTO - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - ESCLUSIONE.*
MANDATO - IN GENERE - OGGETTO - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - ESCLUSIONE.*
Il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) - poiché ne è contenuto essenziale, a norma dell'art. 1703 cod. civ., l'Obbligo assunto dal mandatario di "compiere uno o più Atti giuridici per conto" del mandante - non può avere ad oggetto un'attività imprenditoriale, che non costituisce un atto od una pluralità di Atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce Rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2082
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)