Sez. U, Sentenza n. 16804 del 30/07/2007 (Rv. 598429 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Concessioni di utenza di risorse idriche - Controversie sull'entità dei canoni - Lamentata mancata applicazione da parte della Regione dei parametri normativi di riferimento - Posizione soggettiva coinvolta - Diritto soggettivo - Sussistenza - Giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Insussistenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
In materia di concessioni di derivazione d'acqua ad uso industriale, il ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche proposto da una società titolare di concessioni che lamenti la mancata applicazione del criterio direttamente stabilito dalla legge e non mediato da momenti valutativi rimessi alla P.A., non pone una questione ricollegabile all'esercizio di un potere discrezionale e, pertanto, fa valere una posizione di diritto soggettivo, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e non invece una posizione di interesse legittimo nei confronti di provvedimenti della P.A. che siano espressione dell'esercizio di un potere amministrativo, con la conseguenza che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque in sede di giurisdizione generale di legittimità. (Fattispecie relativa al ricorso contro la decisione della Regione Lombardia di procedere, in attesa dell'approvazione del regolamento di cui al d.lgs. n. 152 del 1999, art. 26, comma 4, all'applicazione della riduzione del canone nella misura del 50 per cento, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18, comma 1, lett. d), soltanto nei casi in cui il diritto alla riduzione fosse già stato oggetto di espresso riconoscimento in favore del concessionario in sede di rilascio della concessione, con puntuale menzione nel provvedimento definitivo di concessione e/o nel relativo disciplinare. La S.C. ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto solo l'applicazione o meno della riduzione alla metà del canone, prevista dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18, lett. d).
Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)