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Sez. 1, Sentenza n. 1066 del 29/01/2002 (Rv. 551918 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Appalti delle amministrazioni non statali - Applicazione del capitolato generale d'appalto - Fondamento negoziale - Composizione del collegio arbitrale - Regolamentazione pattizia - Conseguenze - Irregolare costituzione - Deduzione nel giudizio arbitrale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551918-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poiché le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale è oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 cod.proc.civ. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)