Sez. 1, Sentenza n. 14588 del 27/12/1999 (Rv. 532546 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Collegio Arbitrale - Costituzione ex art. 61 legge reg. Puglia n. 27/1985 - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità - Conseguente irregolare costituzione - Deduzione nel procedimento arbitrale - Omissione - Conseguenze.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
L'impugnazione della sentenza arbitrale per vizi attinenti al procedimento di nomina degli arbitri è ammessa dall'articolo 829 n. 2 cod. proc. civ. solo se la relativa nullità sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale. Poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 61 legge Reg. Puglia n. 27 del 1985 - nella parte in cui non prevedeva, per le controversie in materia di opere pubbliche, che del collegio arbitrale facesse parte un arbitro designato dall'ente locale interessato (sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 12 febbraio 1995) - non ha inciso sulla clausola compromissoria integrata dall'articolo 61 cit. bensì sulle modalità di composizione del collegio arbitrale, l'irregolarità della medesima può essere fatta valere soltanto nei limiti di cui all'articolo 829 n. 2 cod. proc. civ. e non dà luogo a una nullità sussumibile nella previsione dell'articolo 829 n. 1 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se non dedotta nel procedimento arbitrale, rimane sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)