Sez. 3, Sentenza n. 5495 del 26/10/1984 (Rv. 437166 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - RICORSO - TERMINE DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ DEL RICORSO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI DIPENDENTI - SANATORIA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - MANCATA SANATORIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - MANCATO RINVIO DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DEDUCIBILITÀ DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - RICORSO - TERMINE DI COMPARIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ DEL RICORSO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI DIPENDENTI - SANATORIA - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE - MANCATA SANATORIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - MANCATO RINVIO DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DEDUCIBILITÀ DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia di locazione per il rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 46 della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'omesso rispetto del termine di comparizione fissato dal quinto comma dell'art. 415 cod. proc. civ. fra la data di notificazione al convenuto del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di discussione, incide sull'integrità del contraddittorio e determina la nullità del ricorso e degli Atti successivi che ne sono dipendenti, secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 164, primo comma, e 159 cod. proc. civ., a meno che l'intimato non sani tale nullità con la propria Costituzione e salvo al giudice, in Mancanza di Costituzione dello intimato, di provvedere, su istanza di parte e d'ufficio, a fissare altra udienza di discussione e disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del nuovo decreto, in applicazione del principio generale sancito dal primo comma dell'art. 162 cod. proc. civ.. in assenza di tali evenienze l'illegittima Costituzione del contraddittorio, viziando tutto il procedimento, comporta la nullità della sentenza, la cui deduzione nel giudizio d'appello, in Mancanza del provvedimento del giudice d'appello di rinvio delle parti davanti al giudice di primo grado, può essere rinnovata in Sede di legittimità, con la conseguente Cassazione delle sentenze di primo e secondo grado e la rimessione della causa al primo giudice. (Conf 5030/81; (Conf 5967/80).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)