Sez. L, Sentenza n. 4879 del 29/07/1986 (Rv. 447579 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - NULLITÀ PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DILATORIO - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - NULLITÀ PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DILATORIO - DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice di appello, che rilevi la nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, emesso dal giudice di primo grado, per l'inosservanza, da parte del medesimo, del termine dilatorio (non minore di trenta giorni) stabilito dal quinto comma dell'art. 415 cod. proc. civ., deve (in applicazione della norma generale dell'art. 162 cod. proc. civ.) rinnovare il provvedimento nullo e decidere la causa nel merito, non ricorrendo in detta ipotesi né la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né alcuna delle altre ipotesi di rimessione al giudice di primo grado tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civile. (V 3391/85, mass n 441059; (V 5495/84, mass n 437166; (V 6128/83, mass n 430921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)