Sez. L, Sentenza n. 4671 del 09/07/1983 (Rv. 429562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - INFERMITÀ O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREZIONI APPORTABILI PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - INFERMITÀ O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREZIONI APPORTABILI PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
In materia d'Invalidità pensionabile, la valutazione dei difetti visivi va effettuata tenendo conto non solo delle eventuali correzioni apportabili con l'uso di protesi oculistiche, ma anche dell'effettiva entità della menomazione nonché dell'efficacia e della tollerabilità dello strumento di protesi ai fini della proficua e non usurante utilizzazione delle residue energie lavorative dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. (V 4917/81, mass n 415668; (Conf 4242/78, mass n 393887).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)