Sez. U, Sentenza n. 3568 del 14/02/2011 (Rv. 615916 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Trasporto marittimo internazionale - Polizza di carico - Valida clausola di deroga della giurisdizione italiana riportata nel documento - Operatività anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 1691
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)