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Sez. U, Ordinanza n. 3029 del 01/03/2002 (Rv. 552726 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE | Trasporti internazionali - Clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano - Successivi prenditori del titolo - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552726-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE

In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, nonché del subingresso del giratario nei diritti e negli obblighi del caricatore.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)