Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3980 del 27/02/2015 (Rv. 634429 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Agevolazioni a sostegno del Mezzogiorno d'Italia ai sensi della legge n. 488 del 1992 - Polizza fidejussoria a garanzia della prima rata - Obblighi della assicuratrice di pagamento della fideiussione - Presupposti - Formale provvedimento di revoca delle agevolazioni - Necessità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST., Legge 19/12/2012 num. 488, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 5, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 8, DM Industria Commercio e Artigianato 24/05/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)