Sez. U, Ordinanza n. 15941 del 11/07/2014 (Rv. 631792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Erogazione di pubbliche sovvenzioni - Revoca per inadempimento del beneficiario agli obblighi esecutivi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione (nella specie, erogata a norma della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sull'intervento straordinario nelle aree depresse), qualora la revoca sia stata disposta per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto (nella specie, obbligo di rispettare le norme sul lavoro, imposto dall'art. 8 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527), in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione del contributo.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)